
Con l’entrata in vigore degli ultimi articoli del decreto legislativo 14/2019, è stato adottato il "Codice della crisi", una serie di comportamenti e norme che un'impresa è tenuta ad adottare prima che una crisi degeneri con conseguenze gravi per l'imprenditore e l'impresa stessa.
Parallelamente sono stati individuati dei nuovi organismi che hanno lo scopo di contribuire alla soluzione della crisi prima che essa degeneri nella liquidazione (nome che ha sostituito la parola fallimento) giudiziale. È stato creato un nuovo soggetto, sconosciuto nel panorama normativo preesistente.
L' OCRI (organismo di composizione crisi di impresa) ha lo scopo di intervenire prima che la crisi degeneri in insolvenza e come corollario a tale organismo, la norma ha introdotto anche degli obblighi specifici sia direttamente a carico dell’impresa sia a carico di alcuni soggetti che istituzionalmente entrano in contatto con le aziende quali Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia Entrate Riscossione, che dovranno segnalare al sopra indicato organismo le situazioni che potenzialmente possono evolversi in una crisi aziendale.
Per quanto riguarda invece le aziende, a prescindere dalla forma societaria assunta, è stato introdotto un nuovo comma dell’art. 2086 del codice civile che testualmente recita: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".
L’obbligo introdotto riveste grande importanza nelle eventuali fasi successive in quanto solo dimostrando di aver adempiuto a tale obbligo sarà possibile per l’imprenditore dimostrare di aver agito con la normale diligenza richiesta e quindi impedire, in assenza di altre condotte dolose, di essere chiamato a rispondere in prima persona dei debiti aziendali.
In altri termini con l’introduzione di questa norma il legislatore ha inteso delineare in modo marcato le responsabilità dell’organo amministrativo e per tutti del legale rappresentante anche in forme societarie che in passato avevano garantito una sorta di scudo verso responsabilità patrimoniali personali.
È piuttosto intuitivo che in una società di persone l’amministratore è anche socio illimitatamente responsabile per cui risponde personalmente dei debiti societari in caso di dissesto, ovviamente; molto meno intuitivo, se non fosse intervenuto appunto l’articolo 2086 secondo comma, che anche l’amministratore unico o il Presidente del consiglio di amministrazione potesse rispondere personalmente per i debiti della società.
Pertanto alla situazione attuale dove sui soci e/o sugli amministratori delle srl grava il debito bancario, attraverso il sistema delle fideiussioni, si è ora aggiunta questa norma che, almeno sull’organo amministrativo, può chiamare a rispondere illimitatamente gli amministratori salvo appunto che lo stesso non dimostrino, adempiendo all’art. 2086, di aver dotato l’azienda di tutti quei meccanismi di alert utili se non proprio a prevenire quanto meno a segnalare la situazione di crisi in modo tempestivo.
Una società quindi deve dotarsi degli strumenti di rilevazione della crisi quindi dal punto di vista amministrativo e gestionale e deve indicare con chiarezza chi sono i referenti che hanno l’obbligo di rilevare e segnalare dette situazioni di crisi.
Strumenti organizzativi: mappatura dell’azienda con individuazione delle aree di rischio (magazzino, clienti, fornitori, banche) ed attribuzione delle deleghe nell’ambito della propria organizzazione.
Un esempio chiarirà: se viene stabilito, attraverso uno studio specifico, che il livello massimo di insoluti è del 15% cosa succede se si verifica un insoluto del 50%?
Chi sono i soggetti che devono segnalare e soprattutto chi sono i soggetti che devono intervenire nella gestione della potenziale crisi? Da questo semplice esempio è possibile dedurre che si dovrà proceduralizzare in ambito finanziario:
- Qual è la soglia di insoluto fisiologico
- Chi deve fare la verifica del superamento di tale soglia
- Chi deve essere avvertito, nelle forme dovute, per gestire la crisi
- Chi deve prendere le decisioni operative (recupero insoluto/sconto nuovo portafoglio) e verificare che le soluzioni attuate siano sufficienti ad evitare un effetto contagio (leggi revoca degli affidamenti).
- Chi deve formalmente mettere in moto la procedura di alert con richiesta all’OCRI della attivazione della procedura.
Tutti questi passaggi, riferiti alle varie aree sensibili, devono essere organicamente inseriti in un manuale delle procedure interne ed è interesse dell’imprenditore, rectius legale rappresentante, sincerarsi che tutte le procedure siano conosciute dal personale in special modo da coloro che vengono individuate come sentinelle.
“Non sapevo o non immaginavo delle conseguenze nefaste per l’impresa” non possono essere purtroppo, considerati sufficienti per superare quanto introdotto dal secondo comma dell’art. 2086 che mette l’accento proprio sulla necessità di dotarsi, ex ante, di tali strumenti.
Gestionali: attraverso il controllo di gestione l’azienda deve verificare costantemente l’andamento affinché si possa costantemente monitorare la situazione contabile e cercare di prevenire/correggere le situazioni di crisi attivando tempestivamente dei meccanismi di correzione.
Il controllo di gestione è uno strumento oramai irrinunciabile aldilà dell’obbligo o meno in quanto se ben compreso rappresenta una bussola determinante per il buon funzionamento e la redditività dell’impresa.
Verifica periodica (mensile o trimestrale a seconda della dimensione dell’azienda) degli indici Patrimoniali e finanziari: dovranno essere rilevati ed analizzati gli indici patrimoniali e finanziari che mostrano in che misura l’azienda è in linea con un percorso fisiologico dell’andamento aziendale. Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha elaborato una serie di indici che dovranno essere verificati periodicamente a seconda delle dimensioni della società tali verifiche andranno svolte con periodicità mensile, trimestrale. Questo comporta quindi che la contabilità, intesa non solo come conto economico ma anche come stato patrimoniale, dovrà essere aggiornata costantemente e non potranno più essere tralasciate le registrazioni contabili degli aspetti finanziari (incassi e pagamenti) come accade attualmente nelle piccole imprese non dotate di un ufficio interno.
Le società di capitali di dimensioni ridotte, srl e cooperative, sono quindi chiamate ad implementare gli strumenti di controllo interno e di formalizzare adeguatamente tale sistema al fine di evitare che gli amministratori possano incappare in responsabilità personali in caso di dissesto della società.